Ecco il testo del quesito referendario proposto
Volete voi che sia abrogato l’art. 579 del codice penale (omicidio del consenziente) approvato con R.D. 19 ottobre 1930, n.1398, comma 1 limitatamente alle seguenti parole “la reclusione da 6 a 15 anni”; comma 2 integralmente; comma 3 limitatamente alle seguenti parole “Si applicano”?”.
Leggiamo l’attuale formulazione dell’art. 579 del Codice Penale
Codice Penale – Art. 579
Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con la reclusione da sei a quindici anni.
Non si applicano le aggravanti indicate nell’articolo 61.
Si applicano le disposizioni relative all’omicidio se il fatto è commesso:
1) contro una persona minore degli anni diciotto;
2) contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un’altra infermità o per l’abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti;
3) contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno.
Ne consegue che la formulazione che sarebbe sortita dal referendum abrogativo sarebbe stata la seguente:
Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con le disposizioni relative all’omicidio se il fatto è commesso:
1) contro una persona minore degli anni diciotto;
2) contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un’altra infermità o per l’abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti;
3) contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno.
Questo quesito apparentemente non era relativo all’eutanasia, perché si è portati a pensare che l’eutanasia non verrebbe definita “omicidio”. Ciò nonostante l’eutanasia oggettivamente prevede che qualcuno provochi la morte di un proprio simile, direttamente o indirettamente. E a tal proposito l’art. 577 dello stesso Codice Penale sancisce che “Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.“. La formulazione qui è molto più chiara, perché quel “cagiona la morte”, per quanto apra a una miriade di possibili dinamiche dei fatti, indica una relazione causale. L’individuo A con le proprie azioni determina la morte dell’individuo B. Potremmo discutere sul fatto che spesso l’individuo A compia azioni che determinano la morte dell’individuo B e molti altri senza che questo venga riconosciuto come “omicidio”, più che altro per la difficoltà di stabilire il nesso causale.
Al momento non ho elaborato una proposta di legge sul fine vita, ma credevo fosse utile condividere queste informazioni.